Detrazione Irpef 36 %

Informazioni sulla detrazione

 

   I contribuenti hanno la possibilità di detrarre dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) il 36% delle spese sostenute per la ristrutturazione di case di abitazione e parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato.

   Il beneficio spetta fino a un tetto massimo di spesa di 150 milioni di lire (77.468,53 euro) per anno d'imposta e per ogni immobile sul quale vengono eseguiti gli interventi di recupero edilizio, da suddividere in cinque o dieci anni (per i lavori eseguiti nel corso del 2002 solo 10 anni-vedi legge finanziaria2002); l'importo detraibile, quindi, è al massimo di 54.000.000 lire (36% di 150 milioni) per ogni immobile oggetto di lavori di manutenzione o ristrutturazione e per ciascun soggetto che ha sostenuto le spese.

   Per i lavori eseguiti sull'abitazione e sulla pertinenza, la detrazione compete nel limite massimo di 150 milioni per ciascuna delle due unità. Se l'accatastamento è unico, il limite massimo detraibile resta fissato in 150 milioni complessivi. 

   Sempre in tema di limiti di spesa, occorre tenere conto del numero di unità immobiliari esistenti all'inizio dei lavori: se l'intervento riguarda una sola unità immobiliare, il limite massimo detraibile resta fermo a 150 milioni anche se al termine dei lavori sono state realizzate due o più unità.

   A proposito della detrazione dall'Irpef del 36% della spesa sostenuta, va precisato che si tratta effettivamente di una detrazione dall'imposta e non di rimborso. Ciascun contribuente ha perciò diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell'imposta dovuta per l'anno in questione. 

   Esempio: se la quota annua detraibile è di 5.000.000 lire, e l'Irpef (trattenuta o comunque da pagare) nell'anno in questione ammonta a 4.500.000 lire, la parte residua, 500.000 lire, non può essere recuperata in alcun modo. L'importo eccedente, infatti, non può essere richiesto a rimborso, né può essere conteggiato in diminuzione dell'imposta dovuta per l'anno successivo. 

   Attenzione: la detrazione compete per le spese sostenute nell'anno e rispetta rigorosamente, pertanto, il criterio di cassa. Per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio la detrazione compete con riferimento all'anno di effettuazione del bonifico bancario da parte dell'amministratore del condominio. In tale ipotesi la detrazione compete al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, sempre che quest'ultima sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. 

 

   Trattandosi di una detrazione dall'Irpef sono ammessi a fruirne tutti coloro che sono assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche, residenti o meno nel territorio dello Stato.

   Più in particolare possono beneficiare dell'agevolazione non solo i proprietari degli immobili ma anche tutti coloro che sono titolari di diritti reali sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese, nonché le altre categorie di soggetti indicate di seguito.

   Hanno quindi diritto alla detrazione:

   - il proprietario o il nudo proprietario; 
   - il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
   - chi occupa l'immobile a titolo di locazione o comodato;
   - i soci di cooperative divise e indivise;
   - i soci delle società semplici; 
   - gli imprenditori individuali, limitatamente agli immobili che non rientrano fra quelli strumentali

   Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati. Sono definiti familiari, ai sensi dell'art.5 del Testo unico delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo grado.

   In questa ipotesi (e ferme restando le altre condizioni) la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell'immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione.

   Se è stato stipulato un contratto preliminare di vendita (compromesso), l'acquirente dell'immobile ha diritto alla detrazione qualora sia stato immesso nel possesso ed esegua gli interventi a proprio carico. In questo caso è però necessario che il compromesso sia stato registrato presso l'Ufficio competente e che l'acquirente indichi gli estremi della registrazione nell'apposito spazio del modulo di inizio lavori.

   Ha diritto alla detrazione del 36% anche chi esegue in proprio i lavori sull'immobile, per le sole spese di acquisto dei materiali utilizzati.

 


 

Spese detraibili  



















Manutenzione  
ordinaria  




































Manutenzione  
straordinaria  


















Restauro  








Ristrutturazione  















Altri interventi  
ammessi  

 

   
   I lavori per i quali spetta lo sconto fiscale sono innanzitutto quelli elencati dall'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457. In particolare, la detrazione del 36% riguarda le spese sostenute per eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria, le opere di restauro e risanamento conservativo e i lavori di ristrutturazione edilizia per i singoli appartamenti e per gli immobili condominiali. 
Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all'agevolazione solo se riguardano le parti comuni di edifici residenziali. 

   Tra le spese per le quali compete la detrazione, oltre a quelle per l'esecuzione dei lavori, sono comprese:

   - le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse; 
   - le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento;
   - le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi della legge 46/90 (impianti elettrici) e delle norme UNI-CIG per gli impianti a metano (legge 1083/71);
   - le spese per l'acquisto dei materiali;
   - il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
   - le spese per l'effettuazione di perizie e sopralluoghi;
   - l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori;
   - gli oneri di urbanizzazione; 
   - gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998). 

   Non possono invece ritenersi compresi tra le spese oggetto della detrazione gli interessi passivi corrisposti a fronte di mutui eventualmente stipulati per sostenere le spese dei lavori di recupero nonché le spese di trasloco e custodia dei mobili per il periodo necessario all'effettuazione degli interventi di recupero edilizio.

   La manutenzione ordinaria. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi alla agevolazione, come già chiarito, solo quando riguardano le parti comuni. Gli stessi interventi, eseguiti sulle singole proprietà private (appartamenti, villette) o sulle loro pertinenze (garage, cantine, soffitte), non danno diritto ad alcuna agevolazione.

   Esempi: demolizione e ricostruzione totale o parziale di pavimenti, sostituzione con medesimi materiali dei manti di copertura dei tetti; demolizione e ricostruzione totale o parziale di rivestimenti ed intonaci interni e loro coloritura; rifacimento o sostituzione d'infissi interni ed esterni, questi ultimi se con le stesse caratteristiche dei precedenti; impianti per servizi accessori come idraulico-fognatizio, di allontanamento delle acque meteoriche, di illuminazione, di riscaldamento, di ventilazione e opere inerenti, sempre che non comportino creazione di nuovi volumi tecnici fuori o entro terra; intonaci, rivestimenti e coloriture di prospetti esterni purché eseguiti senza modifiche ai preesistenti aggetti, ornamenti, materiali e colori; installazione d'impianti solari e di pompe di calore destinati unicamente alla produzione di aria ed acqua calda per edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi.

   Se questi interventi fanno parte di un intervento più vasto come la demolizione di tramezzature, la realizzazione di nuove mura divisorie e lo spostamento dei servizi, l'insieme delle opere è comunque ammesso al beneficio delle detrazioni fiscali.  

  Poiché gli interventi di manutenzione ordinaria danno diritto alla detrazione d'imposta soltanto se effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali, la detrazione spetterà ad ogni condòmino in base alla quota millesimale. 

   Per questa categoria di opere non è richiesta la preventiva comunicazione al sindaco, autorizzazione o concessione. 

   Le stesse opere sono però soggette ad autorizzazione edilizia nel caso di:

   - interventi da eseguire negli stabili soggetti a vincolo di carattere storico, architettonico, archeologico, paesaggistico ai sensi delle Leggi 1089 e 1497 del 1939. 
   - installazione d'impianti solari e di pompe di calore destinati unicamente alla produzione di aria ed acqua calda per edifici esistenti, quando eseguiti in edifici ricadenti nelle zone A-B/1-G/1 del Piano Regolatore generale, nel qual caso occorre presentare richiesta di autorizzazione edilizia al Dipartimento alle Politiche di Attuazione degli Strumenti Urbanistici, che potrà rilasciarla previo parere della commissione tecnico-consultiva edilizia. 

   La manutenzione straordinaria. Sono considerati interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non vadano a modificare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino mutamenti delle destinazioni d'uso.  

   Esempi: rifacimento o sostituzione di infissi esterni con caratteristiche diverse dalle precedenti; opere accessorie in edifici esistenti che comunque non comportino aumenti di volume e di superfici utili (quali ad esempio: centrali termiche, impianti di ascensori , scale di sicurezza, intercapedini, canne fumarie esterne, recinzioni, sistemazioni esterne, ecc.); demolizione e ricostruzione, spostamento o costruzione di tramezzi interni per creazione di servizi (come realizzazione ed integrazione di bagni, cucine, ecc.); rivestimenti e coloriture di prospetti esterni con modifiche ai preesistenti aggetti, ornamenti, materiali e colori;  interventi su edifici esistenti inerenti a nuovi impianti, lavori, opere, installazioni relative alle energie rinnovabili ed alla conservazione ed al risparmio dell'energia (art. 1 e 5 della legge 29/5/1982 n. 308). 
Gli interventi citati non devono alterare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, né modificare le destinazioni d'uso preesistenti. 

   Per questa categoria di opere, è necessario presentare la denuncia di inizio attività.

   Restauro e risanamento conservativo. Sono compresi in questa tipologia gli interventi rivolti a conservare l'immobile e ad assicurarne la funzionalità per mezzo di un insieme di opere che, rispettandone gli elementi tipologici, formali e strutturali, ne consentono destinazioni d'uso con esso compatibili.  

   Esempi: gli interventi mirati all'eliminazione e alla prevenzione di situazioni di degrado, l'adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti, l'apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali.  

   Ristrutturazione edilizia. Tra gli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi quelli rivolti a trasformare un fabbricato mediante un insieme di opere che possono portare ad un fabbricato del tutto o in parte diverso dal precedente.  

   Esempi:  sostituzione degli elementi verticali portanti dell'edificio con altri aventi caratteristiche fisiche e strutturali diverse;  costruzione di nuovi solai o demolizione e ricostruzione di quelli esistenti con alterazione delle quote di imposta; spostamento dei collegamenti verticali (scale, ascensori) con conseguente alterazione della tipologia dell'edificio; modifica delle coperture esistenti che, benché non comportino aumenti dei volumi utili, prevedano soluzioni strutturali o architettonici diverse; consistenti modifiche esterne dei prospetti direttamente connesse, per un rapporto di funzionalità, agli interventi realizzati all'interno e non costituenti ripristino di aperture o strutture di facciate preesistenti; realizzazione di nuovi balconi; modifica delle superfici o dei volumi delle singole unità immobiliari mediante l'aumento del numero delle stesse. 

  Per gli interventi di ristrutturazione bisogna richiedere la concessione edilizia.

   Altre categorie di interventi ammessi alla detrazione  Sono pure ammessi al beneficio della detrazione, indipendentemente dalla corrispondenza alle categorie di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, gli interventi finalizzati:

   - alla realizzazione di autorimesse o posti auto; 
   - all'eliminazione delle barriere architettoniche, sia sulle parti comuni degli immobili che nei singoli
     appartamenti; 
   - al conseguimento di risparmi energetici; 
   - alla cablatura degli edifici; 
   - al contenimento dell'inquinamento acustico; 
   -  all'adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici; 
   - all'esecuzione di opere interne. 
   - alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, ad esempio la realizzazione di  un elevatore esterno all'abitazione. (E' utile  precisare che gli interventi, che non presentano le caratteristiche tecniche previste dalla legge di settore, non possono essere qualificati come  interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e,  pertanto, non sono agevolabili come tali. Resta fermo, tuttavia, il diritto alla detrazione, secondo le regole vigenti, qualora gli stessi interventi possano configurarsi quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria).  
   - alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso  la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazioni di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104. La detrazione compete unicamente per le spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili e non, invece, per le spese sostenute per il semplice acquisto di strumenti, sia pure diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna. Non rientrano, pertanto, nell'agevolazione di cui trattasi, ad  esempio, i  telefoni a viva voce, gli schermi a tocco, i computer, le tastiere espanse. Tali beni, peraltro, sono inquadrabili nella categoria dei sussidi tecnici e informatici per i quali e' prevista la detrazione      del 19 per cento ai sensi dell'art. 13-bis, comma 1, lettera c, del TUIR
   - all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi Con il termine "atti illeciti" il legislatore ha inteso fare riferimento agli atti penalmente illeciti (ad esempio furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti il superamento di limiti fisici posti a tutela di diritti giuridicamente protetti). Possono quindi aver diritto alla detrazione, ad esempio, opere come le seguenti: rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici; apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione; porte blindate o rinforzate; apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini; installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti; apposizione di saracinesche; tapparelle metalliche con bloccaggi; vetri      antisfondamento; casseforti a muro; fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati; apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline.  La  detrazione del 36 per cento in questi casi è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili pertanto non rientra  nell'agevolazione  il contratto stipulato con un istituto di vigilanza;
   - all'esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici. In tal modo il legislatore ha intesocomprendere nell'agevolazione non solo le opere per l'adeguamento degli impianti allanormativa vigente in materia di sicurezza ma anche quelle opere volte all'installazione di dispositivi non prescritti dalla predetta normativa, ma tuttavia finalizzati ad incrementare la sicurezza domestica. In ogni caso si sottolinea che non da' diritto alla detrazione il semplice acquisto, anche a fini sostitutivi, di apparecchiature o elettrodomestici dotati di meccanismi di sicurezza in quanto tale fattispecie non integra un intervento sugli immobili (ad esempio non spetta alcuna detrazione per l'acquisto di una cucina a spegnimento automatico che sostituisca una tradizionale cucina a gas).L'agevolazione, invece, compete anche la semplice riparazione di impianti insicuri realizzati su immobili come ad esempio la sostituzione del tubo del gas, riparazione di presa malfunzionante. Tra le opere agevolabili rientrano, ad esempio, l'istallazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti;  il montaggio di vetri antinfortunistica;  l'installazione di un corrimano.

 

1    Munirsi delle autorizzazioni previste dalla Legge, o delle abilitazioni amministrative. A seconda del tipo di lavori da eseguire, possono rendersi necessarie la semplice denuncia di inizio attività, l'autorizzazione amministrativa o la concessione edilizia, la relazione tecnica, una delibera dell'assemblea condominiale, la dichiarazione di consenso del proprietario. In alcuni (pochi) casi, può non essere necessaria alcuna autorizzazione o comunicazione (vedi sotto caminetti e stufe).

  2    Inviare al Centro di Servizio delle Imposte , prima dell'inizio dei lavori, l'apposito modulo di richiesta ed una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con firma autentica ed esente da imposta di bollo (autocertificazione), nella quale si dichiari di essere in possesso della seguente documentazione: 
        -Permessi comunali
        -Ricevute di pagamento ICI , se dovute, e anche se il pagamento è avvenuto in
          ritardo
        -Domanda di accatastamento, se necessaria
        -Dichiarazione di consenso del proprietario (per locatari e comodatari)
        -Delibera dell'assemblea condominiale (se l'intervento è effettuato su parti comuni
         dell'edificio)
        -Tabella dei millesimi ( per interventi condominiali)

   Se si vuole si può scegliere di allegare direttamente tale documentazione al modulo di richiesta.
   Ecco di seguito l'elenco degli Uffici:

Domicilio fiscale in comune della: 

Regione Lombardia
Regione Toscana
Regione Umbria
Regioni Puglia e Basilicata
Regione Emilia-Romagna
Regione Liguria
Regione Sicilia
Regioni Abruzzo, Marche e Molise
Regione Lazio
Regioni Campania e Calabria
Regioni Piemonte e Valle d'Aosta
Regione Trentino - Alto Adige
Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia
Regione Sardegna

Centro di servizio delle imposte

20138 Milano, via M. del Vascello, 14
40131 Bologna, via Marco Polo, 60
65100 Pescara, Via Rio Sparto, 52/B
70100 Bari, via Gentile, 52/B
40131 Bologna, via Marco Polo, 60 
16163 Genova, via Morego, 30 
90139 Palermo, via Konrad Roentgen, 3 
65100 Pescara, via Rio Sparto, 52B 
00155 Roma, via F. Depero (La Rustica) 
84194 Salerno, via Uff. Finanziari 
10093 Collegno (Torino), strada della Berlia, 20 
38100 Trento, viale Verona, 187 
30175 Marghera (Venezia), via G. De Marchi, 16 
09100 Cagliari, s.s. 554 - km 1,600 Loc.  S. Lorenzo 

3    Sempre prima dell'inizio dei lavori, comunicare all'ASL di appartenenza, nei casi previsti dalla legislazione in materia di sicurezza del lavoro e di contribuzione, con lettera raccomandata A.R. :
        -Ubicazione dei lavori
        -Data di inizio attività
        -Dati del Cliente committente
        -Natura dei lavori
        -Nominativo dell'impresa ( o imprese) esecutrice

4    Il pagamento delle spese per i materiali ed i lavori va effettuato esclusivamente tramite Bonifico Bancario, riportante la causale del versamento, con esplicito richiamo alla L. 449/97, ed il codice fiscale di tutti i contribuenti che intendono fruire dello sgravio fiscale, o del Condominio o dell'Amministratore, in caso di lavori condominiali, oltre al codice fiscale o la partita Iva del beneficiario del bonifico.

5    A fine lavori, conservare tutta la documentazione: fatture, ricevute (in particolare quella del bonifico bancario!!), etc. Indicare poi, nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui si sono sostenute le spese, il numero di anni (5 o 10) in cui si intende ripartire la detrazione fiscale. Attenzione: può sembrare ovvio preferire la detrazione in 5 anni; tuttavia, ricordarsi che la detrazione non può eccedere l'importo dell'Irpef  realmente trattenuta o da versare, e che l'eventuale eccedenza non può costituire credito d'imposta, né essere trasferita all'anno successivo. Viene semplicemente persa. Una rateizzazione più lunga può meglio garantire, in alcuni casi,  l'intero recupero.
Per i lavori di ammontare complessivo superiore a 100 milioni di lire, produrre una dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un professionista iscritto negli albi degli ingegneri, architetti e geometri oppure da altro tecnico abilitato all'esecuzione dei lavori. La dichiarazione deve essere trasmessa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta in cui sono eseguiti i lavori in questione;

6    Negli anni successivi, detrarre dall'Irpef da versare, o comunicare la detrazione al Caf o al sostituto d'imposta, l'importo della rata previsto.

Cosa può andare storto

L'Amministrazione finanziaria può disconoscere la detrazione e procedere al recupero delle somme almeno nei casi in cui:

   - la comunicazione non venga trasmessa preventivamente al Centro di Servizio;
   - la comunicazione non contenga i dati catastali relativi all'immobile oggetto dei lavori (o quelli relativi alla domanda di accatastamento);
   - non vengano allegate le abilitazioni amministrative richieste dalla legislazione edilizia vigente;
   - in assenza dei dati catastali, non venga allegata la fotocopia della domanda diaccatastamento;
   - non vengano allegate le fotocopie dei versamenti dell'Ici relativa agli anni a decorrere dal 1997, se dovuta;
   - non sia allegata la copia della delibera assembleare e della tabella millesimale per gli interventi eseguiti su parti comuni di edifici residenziali;
   - non sia allegata, quando richiesta, la dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori;
   - per i lavori di ammontare superiore a 100 milioni di lire non venga allegata la prevista dichiarazione di esecuzione degli stessi, sottoscritta come indicato in precedenza;
   - non sia stata effettuata la comunicazione preventiva all'ASL competente, quando obbligatoria;
   - non vengano esibite le fatture o ricevute relative alle spese, non è esibita la ricevuta del bonifico bancario oppure questa è intestata a persona diversa da quella che richiede la detrazione;
   - il pagamento non sia stato eseguito tramite bonifico bancario;
   - le opere edilizie eseguite siano difformi da quelle comunicate al Centro di Servizio e non rispettano le norme urbanistiche ed edilizie comunali;
   - vengano violate le norme relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro nonché quelle relative agli obblighi contributivi.

Le opere ammesse ai benefici fiscali dal Decreto del Ministero dell'Industria del 15/02/92 sono relative all'acquisto, compresa IVA, di un caminetto e di una stufa, compresi gli accessori indispensabili all'installazione ( canale da fumo, coibentanti, etc.) con la relativa mano d'opera e tutte le eventuali spese collegate (sopralluoghi, progettazione, etc.), anche in assenza di opere edilizie propriamente dette e senza 'concessione comunale ', in quanto trattasi di opera interna finalizzata al risparmio energetico, a condizione che si tratti di un caminetto o di una stufa che abbiano un rendimento termico non inferiore al 70% con certificazione del produttore (praticamente, qualunque buon prodotto moderno), definiti per loro natura " bene finito per l'edilizia" e che sia stato installato all'interno di una abitazione con collegamento a canna fumaria già esistente
Se l'installazione di un nuovo camino richiede anche l'installazione di una nuova canna fumaria, trattandosi, in questo caso, di manutenzione straordinaria, e non prevista nel decreto del 1992, occorrerà presentare la denuncia inizio attività.
Se l'installazione della stufa o del caminetto è eseguita in proprio, senza l'intervento di personale specializzato, la detrazione è comunque ammessa, ma solo per i materiali.
La detrazione per le canne fumarie
Il rivestimento interno di una canna fumaria esistente con un tubo d'acciaio, o comunque un intervento di manutenzione su una canna fumaria esistente è considerato manutenzione ordinaria, ed il godimento della detrazione è ammesso solo se si tratti di canna fumaria condominiale.
La realizzazione di una nuova canna fumaria è invece opera di manutenzione straordinaria, ed è in ogni caso ammessa alla detrazione, subordinata alla presentazione della denuncia di inizio attività o addirittura alla concessione edilizia, se inserita in una più ampia ristrutturazione.


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